COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

PROVINCIA DI CHIETI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Seduta del

29 Settembre        2012

 

  N. 15

 

 

OGGETTO:

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

 

 

   L’anno duemiladodici, il giorno ventinove, del mese di Settembre, alle ore 11,30 nella sala Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, il quale si è riunito come segue:

        

 

 

 

 

 

Presenti

  Assenti

 

 

 

 1) DI GIORGIO GIUSEPPE              Sindaco

X

 

 

 

 

 2) CARIDEO VINCENZO               Consigliere

X

 

 

 

 

 3) CIVITELLA DELIO                      Consigliere   

X

 

 

 

 

 4) DI CESARE MARCO                   Consigliere

X

 

 

 

 

 5) GIANGIACOMO SILVANO      Consigliere       

X

 

 

 

 

 6) PERSEO FRANCO                       Consigliere

X

 

 

 

 

 7) COCCO PAOLO                          Consigliere

 

X

 

 

 

 8) DI PLACIDO LEVINO                Consigliere   

 

X

 

 

 

 9) DI SANTO CARMEN                  Consigliere   

 

X

 

 

 

10) DI BATTISTA ANDREA            Consigliere

X

      

 

 

 

11) DI BELLO ITALO                        Consigliere

 

X

 

 

 

12) DI BELLO TONJ                          Consigliere

 

X

 

 

 

13) PERFETTIBILE SILVIO               Consigliere

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Totale n.

8

5

 

 

 

        Partecipa il Segretario Comunale   Dott. Luigi De Arcangelis

 

        Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Di Giorgio Giuseppe nella sua  qualità di Sindaco assume  la  presidenza  e dichiara  aperta  la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

a)      in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b)      gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c)      con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti inoltre:

·         il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

·         l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

·         il decreto del Ministero dell’interno del 20 giugno 2012 (G.U. n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ancora prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012;

·         il decreto del Ministero dell’interno del 2 agosto 2012 (G.U. n. 187 in data 11 agosto 2012), con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2012;

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;

VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 14 in data odierna, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I.:

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011;

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 6 del Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

Detrazioni:

1)     unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2)     unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione di € 200,00  e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

3)     unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

a)     variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b)    variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c)     variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d)    ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e)     considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

a)    il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;

b)    tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;

RITENUTO pertanto opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 nel seguente modo:

· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6);

· ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);

· ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

RITENUTO inoltre di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in calce al presente atto;

 

Con n. 8 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:

· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6);

· ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);

· ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

2. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

 

Successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede “nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti” con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE

Provincia di Chieti

Via Calvario n. 9 – tel. 0871/897130 fax 0871/897251

C.F. 00235550696

www.comune.pennapiedimonte.it

comune@pennapiedimonte.it

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.

 

 

In ordine alla proposta di deliberazione di cui in oggetto si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 

 

Pennapiedimonte, li 22.09.2012

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to:  Dr.ssa Rosangela Piergrossi

 

 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

 

 

 F.to: Avv. Di Giorgio Giuseppe

 

F.to:  Dott. Luigi De Arcangelis

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

 

 

A T T E S T A

 

che la presente deliberazione:

 

x

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  dal

 

03.10.2012  al________________ come prescritto dall’art.124, comma 1,

del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n. 267, senza reclami;

 

 

 

     Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2012;

 

 

x

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);

 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza comunale, li  03.10.2012

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

 

                                                                             F.to:       Dott. Luigi De Arcangelis