|
||||||||||||
COMUNE DI PENNAPIEDIMONTE |
||||||||||||
PROVINCIA DI CHIETI |
||||||||||||
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
Seduta del |
29
Settembre 2012 |
|
N. 15 |
|
||||||
|
||||||||||||
OGGETTO: |
ISTITUZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. |
|||||||||||
|
||||||||||||
L’anno duemiladodici, il giorno ventinove, del mese di Settembre, alle ore 11,30 nella sala Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, il
quale si è riunito come segue: |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
Presenti |
Assenti |
|
|||||||
|
|
1) DI GIORGIO GIUSEPPE Sindaco |
X |
|
|
|||||||
|
|
2) CARIDEO VINCENZO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
3) CIVITELLA DELIO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
4) DI CESARE MARCO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
5) GIANGIACOMO SILVANO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
6) PERSEO FRANCO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
7) COCCO PAOLO Consigliere |
|
X |
|
|||||||
|
|
8) DI PLACIDO LEVINO Consigliere |
|
X |
|
|||||||
|
|
9) DI SANTO CARMEN Consigliere |
|
X |
|
|||||||
|
|
10)
DI BATTISTA ANDREA
Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
11)
DI BELLO ITALO
Consigliere |
|
X |
|
|||||||
|
|
12)
DI BELLO TONJ
Consigliere |
|
X |
|
|||||||
|
|
13)
PERFETTIBILE SILVIO Consigliere |
X |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Totale n. |
8 |
5 |
|
|||||||
Partecipa il Segretario Comunale Dott.
Luigi De Arcangelis |
||||||||||||
Riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, l’Avv. Di Giorgio
Giuseppe nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato. |
||||||||||||
|
||||||||||||
OGGETTO: ISTITUZIONE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.
IL
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
a)
in attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale;
b)
gli articoli 8 e 9
del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1°
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché
dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non
locati;
c)
con due anni di
anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale,
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
VISTO
il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria
2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal
1° Gennaio dell' anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visti inoltre:
·
il decreto del Ministero dell’interno del 21
dicembre 2011 (G.U. n.
·
l’articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è
stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
·
il decreto del Ministero dell’interno del 20
giugno 2012 (G.U. n.
·
il decreto del Ministero dell’interno del 2
agosto 2012 (G.U. n.
PRESO ATTO che l’art.
14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del
Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti;
VISTO il Regolamento
comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n.
VISTO il comma 156
dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha
stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle
aliquote I.C.I.:
VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
VISTO il D.L.
201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n.
214/2011;
CONSIDERATO che la
base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore
dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i
nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all'art. 6 del Regolamento comunale
sull'Imposta Municipale Propria ed all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011
convertito nella Legge n. 214/2011;
PRESO
ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del
decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti
misure di base:
Aliquote:
Detrazioni:
1)
unità
immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative
pertinenze;
2)
unità
immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione di € 200,00 e non anche aliquota ridotta per abitazione
principale);
3)
unità
immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa
(solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
Rilevato
che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni
dell’imposta municipale propria, l’articolo 13 del d.L.
n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai
comuni hanno ampie facoltà di manovra, ed in particolare:
Aliquote:
a)
variare
in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota
da 0,46% a 1,06%;
b) variare
in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino
a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
c)
variare
in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale
di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;
d) ridurre
l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
e)
considerare
direttamente adibita ad abitazione principale:
l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23
dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n.
201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
Detrazioni: i
comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In
tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;
Ricordato
che:
a) il
gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale
ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
b) tutte
le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite
dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato,
rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
RITENUTO pertanto
opportuno determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno
2012 nel seguente modo:
·
ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06 per cento (art. 13, comma 6);
·
ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative
PERTINENZE (art. 13 comma 7);
·
ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art.
13, comma 8);
RITENUTO inoltre di
stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle
relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del
D.L.201/2011 e s.m. ed i. come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza
introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una detrazione fino a
concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;
CONSIDERATO che la
detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente nell’abitazione;
VISTO lo Statuto
Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D. L. n. 201
del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011;
VISTO l’art. 42 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTI i pareri
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000,
n.
Con n. 8 voti favorevoli, 0 astenuti e 0
contrari, espressi nelle forme di legge,
D
E L I B E R A
1. Di determinare, ai fini dell'Imposta
Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle seguenti misure:
· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 1,06
per cento (art. 13, comma 6);
· ALIQUOTA dello 0,40 per cento per
l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
· ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);
2. di stabilire, relativamente all’abitazione
principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare,
di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,
senza introdurre ulteriori agevolazioni;
3. di stabilire inoltre che la detrazione di
cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
nell’abitazione;
4. di inviare la presente deliberazione al
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il
termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).
Successivamente, visto l’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede “nel caso
di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti” con separata votazione, con n. 8 voti favorevoli, 0 astenuti e 0
contrari, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera
immediatamente eseguibile.
COMUNE DI
PENNAPIEDIMONTE
Provincia di Chieti
Via Calvario n. 9 – tel.
0871/897130 fax 0871/897251
C.F.
00235550696
Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO
2012.
In ordine alla proposta di deliberazione di
cui in oggetto si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
Pennapiedimonte, li 22.09.2012
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to: Dr.ssa Rosangela Piergrossi
Del che si è redatto il presente verbale,
approvato e sottoscritto. |
|||
|
|
|
|
|
IL
PRESIDENTE |
IL
SEGRETARIO |
|
|
F.to: Avv. Di Giorgio Giuseppe |
F.to: Dott. Luigi De Arcangelis
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||
|
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli
atti d’ufficio, |
||
|
A T T E S T A |
||
che la
presente deliberazione: |
|||
x |
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal |
||
|
03.10.2012
al________________ come prescritto dall’art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 28 Agosto 2000 n. 267,
senza reclami; |
||
|
|
|
|
Che la
presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2012; |
|||
|
|
||
x |
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(Art.134, comma 4); |
||
|
|
||
|
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,
comma 3); |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Dalla Residenza comunale, li 03.10.2012 |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
IL SEGRETARIO COMUNALE |
||
|
F.to: Dott. Luigi De Arcangelis |
||
|
|
||
|
|
||